Visto nazionale per il rimpatrio 

Un rimpatriato è una persona che è giunta in Polonia sulla base di un visto nazionale rilasciato a scopo di rimpatrio con l’intenzione di stabilirsi in modo permanente in Polonia. 

Legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.)

Condizioni per l’ottenimento del visto per il rimpatrio (devono essere soddisfatte congiuntamente): 

  1. Residenza permanente nel territorio delle attuali Repubblica di Armenia, Repubblica dell’Azerbaigian, Georgia, Repubblica del Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica del Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan o della parte asiatica della Federazione Russa prima dell’entrata in vigore della legge (cioè, prima del 1º gennaio 2001) 
  1. Origine polacca 

Il riconoscimento come persona di origine polacca richiede il soddisfacimento congiunto di due condizioni: 

  1. Almeno uno dei genitori o dei nonni o due bisnonni della persona erano di nazionalità polacca 
  1. Dimostrazione del legame con la polonità 

L’origine polacca deve essere confermata presentando documenti rilasciati da autorità statali o ecclesiastiche polacche, autorità dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, relativi al richiedente o ai suoi genitori, nonni, bisnonni. Tra questi documenti si possono annoverare, per esempio: 

  • documenti d’identità polacchi; 
  • atti di stato civile o loro copie; 
  • certificati di battesimo che attestano un legame con la polonità; 
  • documenti che confermano il servizio nell’esercito polacco, contenenti una dicitura che indica la nazionalità polacca; 
  • documenti che confermano l’espulsione o la reclusione, contenenti informazioni sulla nazionalità polacca; 

Il visto nazionale per il rimpatrio può essere rilasciato anche al coniuge e ai discendenti di una persona che soddisfa le condizioni per il rimpatrio (fino al quarto grado), nonché ai coniugi di questi discendenti, se costoro intendono recarsi in Polonia insieme al rimpatriato. 

Il rilascio del visto nazionale per il rimpatrio a un minore sotto la responsabilità genitoriale del rimpatriato richiede il consenso dell’altro genitore. 

Se il minore ha più di 16 anni, per il rilascio del visto è necessario anche il suo consenso. 

Se l’altro genitore non acconsente all’acquisizione della cittadinanza polacca da parte del minore (che è il risultato dell’attraversamento della frontiera sulla base di un visto nazionale rilasciato per il rimpatrio), e allo stesso tempo il minore rimane sotto la responsabilità genitoriale di una persona che vuole usufruire della procedura di rimpatrio, è possibile ottenere un permesso di soggiorno permanente in Polonia per tale minore (la relativa domanda è allegata alla domanda di visto nazionale per il rimpatrio). Il permesso di soggiorno permanente può anche essere rilasciato al coniuge di un rimpatriato che intende stabilirsi in Polonia insieme al rimpatriato e, allo stesso tempo, non vuole richiedere il visto di rimpatrio, che è indissolubilmente legato all’ottenimento della cittadinanza polacca al momento dell’attraversamento della frontiera. L’autorità competente per la concessione o il rifiuto del permesso di soggiorno permanente è il capo dell’Urząd ds. Cudzoziemców [Ufficio stranieri]. La carta di soggiorno viene rilasciata o sostituita dal voivoda competente per il luogo di residenza dello straniero. 

Base giuridica: 
Legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.)
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno: le disposizioni delle sezioni VI e VII della legge del 12 dicembre 2013 sugli stranieri (GU del 2024, punti 769, 1222, 1688) 

Ostacoli formali all’ottenimento del visto nazionale per il rimpatrio: 

  1. perdita della cittadinanza polacca acquisita attraverso il rimpatrio, oppure 
  1. rimpatrio dal territorio della Repubblica di Polonia o della Repubblica Popolare di Polonia sulla base degli accordi di rimpatrio conclusi tra il 1944 e il 1957 dalla Repubblica di Polonia o dalla Repubblica Popolare di Polonia con la Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa, la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, la Repubblica Socialista Sovietica Lituana o l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche verso uno dei Paesi firmatari di tali accordi, oppure 
  1. attività lesive degli interessi fondamentali della Repubblica di Polonia, durante la permanenza al di fuori della Repubblica di Polonia, oppure 
  1. partecipazione a violazioni dei diritti umani (attuali o passate), oppure 
  1. i dati della persona sono presenti nel Sistema di informazione Schengen ai fini del rifiuto d’ingresso, oppure 
  1. ciò sia necessario per motivi di difesa o sicurezza nazionale o per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, oppure 
  1. i dati della persona devono essere inseriti nell’elenco degli stranieri il cui soggiorno nel territorio della Repubblica di Polonia è indesiderato. 

Base giuridica: 
art. 10a della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Ottenimento del visto nazionale per il rimpatrio 

La procedura per l’ottenimento del visto di rimpatrio si articola diverse fasi. 

  • La persona interessata a ottenere un visto di rimpatrio compila e presenta una domanda corredata di documenti al Console della Repubblica di Polonia (è obbligatorio presentare la domanda di persona, a meno che il console non rinunci a tale requisito – in casi particolari, giustificati dalla situazione personale dell’interessato). La domanda viene presentata su un apposito modulo, a cui vengono allegati i documenti indicati nell’art. 10b, par. 4 della legge sul rimpatrio. La domanda che presenta lacune formali sarà restituita per essere integrata entro 30 giorni; 
  • il console verifica le informazioni, la domanda e la documentazione (esegue fotocopie dei documenti presentati), sostiene un colloquio con il richiedente e decide se riconoscere o meno il richiedente come persona di origine polacca; 
  • se la decisione presa al punto 2 è positiva (il richiedente è stato riconosciuto come persona di origine polacca), il console invia la domanda unitamente alla decisione al Ministro dell’Interno per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto per il rimpatrio. Il ministro ottiene informazioni sul richiedente dal capo della Guardia di frontiera, dal Capo della Polizia, dal capo dell’Agenzia per la sicurezza interna e, se necessario, dal capo dell’Agenzia di intelligence, dal Presidente dell’Istituto della memoria nazionale – Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca o dal voivoda; 
  • Dopo l’approvazione del ministro, i documenti vengono restituiti al console 
  • Il richiedente deve dimostrare di possedere o garantire le condizioni per il soggiorno, vale a dire avere fonti di sostentamento e un alloggio o un posto in un centro per rimpatriati. Questa prova non è richiesta nel caso di minori e persone che hanno diritto alla pensione nel territorio della Repubblica di Polonia. 

Il documento che dimostra il possesso delle condizioni per il soggiorno è un documento che conferma il titolo legale di occupazione di un alloggio per un periodo non inferiore a 12 mesi e una dichiarazione di impiego o un contratto di lavoro per un periodo non inferiore a 12 mesi. 

La prova che garantisce le condizioni per il soggiorno è rappresentata da uno dei seguenti documenti: 

  • Decisione del plenipotenziario del governo per il rimpatrio di concedere un posto in un centro di adattamento per rimpatriati (emessa entro 3 anni dalla data della decisione di idoneità al visto nazionale per il rimpatrio da parte del console – il termine può essere prorogato di due anni in caso di mancanza di posti nel centro); 
  • delibera del consiglio comunale (rada gminy) contenente l’impegno a garantire le condizioni di per il soggiorno per un periodo non inferiore a due anni; 

oppure 

  • dichiarazione di un cittadino polacco, di una persona giuridica o di un’unità organizzativa senza personalità giuridica, con sede nel territorio della Repubblica di Polonia, contenente l’impegno a garantire le condizioni per il soggiorno per un periodo non inferiore a 2 anni. La dichiarazione in questione di un cittadino polacco può riguardare solo gli ascendenti, i discendenti o i fratelli/le sorelle di tale persona. 
  • una volta soddisfatte tutte le condizioni, il console rilascia un visto per il rimpatrio (visto adesivo sul passaporto). Il visto è valido per 12 mesi. Entro questo termine l’interessato deve fare ingresso in Polonia. 

Base giuridica: 
art. 10b della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.)

Attenzione! Se una persona non dispone di un alloggio e di una fonte di sostentamento o di un posto in un centro ma soddisfa le altre condizioni per il rimpatrio, il console emetterà la decisione di idoneità al visto nazionale per il rimpatrio. Il Ministro dell’Interno può annullare tale decisione nei casi indicati all’art. 11, par. 2 della legge sul rimpatrio. 

Il candidato al rimpatrio riceverà dal console informazioni sulle opportunità di alloggio e di sostentamento raccolte dal plenipotenziario del governo per il rimpatrio. 

Base giuridica: 
art. 11 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.)

Formalità dopo l’arrivo in Polonia 

  1. Registrazione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio), unitamente alla traduzione in polacco eseguita da un traduttore giurato presso l’Urząd Stanu Cywilnego [Ufficio di stato civile] polacco. – Questa registrazione può essere effettuata prima dell’arrivo in Polonia, tramite il console. Il candidato al rimpatrio, dopo aver presentato i documenti che dimostrino il possesso o la garanzia delle condizioni per il soggiorno, può richiedere al console di redigere gli atti di stato civile polacchi (il console inoltrerà la domanda insieme ai documenti al responsabile dell’Ufficio di stato civile scelto dal rimpatriato); 
  1. Ottenimento della conferma dell’acquisizione della cittadinanza polacca presso l’Urząd Wojewódzki [Ufficio del Voivodato] (sulla base del passaporto con visto adesivo e dopo aver presentato le copie degli atti di stato civile ottenuti presso l’Ufficio di stato civile polacco; 
  1. Ottenimento della carta d’identità (dowód osobisty) (domanda presso l’Urząd Gminy o l’Urząd Miasta [Ufficio comunale]) 
  1. Registrazione della residenza (ufficio comunale del luogo di residenza) 
  1. Assegnazione del numero PESEL (ufficio comunale del luogo di residenza) 

Acquisizione della cittadinanza polacca 

L’acquisizione della cittadinanza avviene al momento dell’attraversamento della frontiera sulla base del visto nazionale per il rimpatrio. 

In caso di riconoscimento come rimpatriato, l’acquisizione della cittadinanza avviene a partire dalla data della decisione di riconoscimento come rimpatriato, se tale decisione diventa definitiva. 

Base giuridica: 
art. 4 e 16c della legge sul rimpatrio 

Riconoscimento come rimpatriato 

Il riconoscimento come rimpatriato è una procedura analoga a quella per l’ottenimento del visto nazionale per il rimpatrio, ma destinata a persone che al momento della richiesta dello status di rimpatriato risiedono o hanno precedentemente risieduto in Polonia. La domanda di riconoscimento come rimpatriato viene esaminata dal voivoda competente per il luogo di soggiorno previsto in Polonia. Il riconoscimento di uno straniero come rimpatriato comporta l’acquisizione della cittadinanza polacca a partire dalla data in cui è stata emessa la decisione di riconoscimento come rimpatriato, se tale decisione è diventata definitiva. 

Il riconoscimento come rimpatriato richiede il soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla legge sul rimpatrio, separatamente per ciascuna categoria di persone: 

  1. coniugi dei rimpatriati (art. 16, par. 2a della legge sul rimpatrio); 
  1. persone che hanno risieduto in Polonia sulla base del permesso di soggiorno permanente o dell’autorizzazione al soggiorno abitativo o del diritto di soggiorno permanente e hanno una fonte di sostentamento e un titolo legale per occupare un alloggio in Polonia (art. 16, par 2 della legge sul rimpatrio); 
  1. persone che hanno risieduto in Polonia sulla base di un permesso concesso per motivi di studio (art. 144 della legge sugli stranieri) o del diritto di soggiorno di cui all’art. 16, par. 1 punto 3 della legge del 14 luglio 2006 sull’ingresso nel territorio, il soggiorno e l’uscita dal territorio della Repubblica di Polonia dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari (GU del 2021, punto 1697) – art. 16, par. 1 della legge sul rimpatrio. 

Base giuridica:
art. 16 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.)

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