Ogni Paese stabilisce le regole per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio.
Il documento di base rilasciato agli stranieri per consentire loro di entrare o soggiornare in un paese straniero è il visto, rilasciato dagli uffici diplomatici e consolari. Il visto viene apposto nel passaporto o in un altro documento di viaggio e può assumere la forma di un’iscrizione, un timbro o un adesivo. Il visto è un permesso scritto per attraversare una frontiera e soggiornare nel territorio di un Paese straniero, ma di solito non garantisce l’ingresso del titolare (le autorità di frontiera possono rifiutare l’ingresso o annullare o revocare un visto anche alla frontiera), né di norma concede diritti aggiuntivi (per esempio, per svolgere un lavoro, cosa che solitamente richiede un permesso a parte).
Per determinare le regole per l’ottenimento e l’estensione dei visti e dei viaggi senza visto, sono rilevanti sia la legislazione nazionale che le convenzioni e gli accordi internazionali conclusi tra gli Stati. L’esenzione dal visto non è sempre reciproca (può accadere che i cittadini del Paese A non abbiano bisogno del visto per entrare nel Paese B, ma che i cittadini del Paese B debbano avere il visto per entrare nel Paese A). Informazioni dettagliate sulle regole di ingresso in un determinato paese sono disponibili presso le sedi diplomatiche e consolari del paese di destinazione (consolato, ambasciata).
Sul sito web della Guardia di frontiera è stato pubblicato un elenco della legislazione più importante che regola l’ingresso in Polonia.
Un accordo internazionale estremamente importante in vigore in Polonia e in molti altri Paesi europei è l’accordo di Schengen, che regola la libera circolazione delle persone nel territorio interessato dall’accordo. L’accordo abolisce i controlli alle frontiere interne nell’area interessata dall’accordo (in situazioni eccezionali, per esempio in relazione a minacce alla sicurezza, i controlli alle frontiere possono essere temporaneamente reintrodotti). L’accordo include la maggior parte dei Paesi dell’UE e diversi altri Paesi europei. È importante sottolineare che l’assenza di controlli alle frontiere si applica a tutte le persone che attraversano le frontiere interne dell’area Schengen, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Gli stranieri, per fare ingresso in Polonia, possono richiedere due tipi fondamentali di visti:
- Visto nazionale (tipo D)
- Visto Schengen (tipo C)
Il terzo tipo di visto è il visto di transito (tipo A), rilasciato molto raramente, per il transito in territorio polacco per recarsi in un altro paese.
Sia il visto Schengen che il visto nazionale danno diritto ai titolari di viaggiare nell’intero spazio interessato dall’accordo di Schengen (fatto salvo che un visto Schengen può essere rilasciato con validità territoriale limitata – per uno o più Paesi dell’area Schengen).
Il visto nazionale (tipo D) e il visto Schengen (tipo C) hanno periodi di validità differenti. Il visto Schengen consente di soggiornare nel territorio della Polonia e di altri Paesi Schengen per 90 giorni nell’arco di 180 giorni, mentre il visto nazionale consente di soggiornare in Polonia per più di 90 giorni, ma meno di un anno. Durante il periodo di validità del visto nazionale, il titolare può recarsi in paesi dell’area Schengen diversi dalla Polonia per 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni. Il visto stabilisce non solo il periodo di validità, ma anche il numero di ingressi nel territorio ivi specificato (può trattarsi di un visto a ingresso singolo o multiplo).
Scopo del rilascio del visto
Il visto adesivo (per i visti C e D) deve recare il codice relativo allo scopo del rilascio (nel campo delle note). Si tratta di un aspetto importante, perché lo scopo per cui viene rilasciato il visto determina i diritti del titolare in Polonia (per esempio, la possibilità di lavorare in Polonia). La legge definisce i seguenti scopi per il rilascio dei visti:
“01” – quando il visto è rilasciato a scopo turistico;
“02” – quando il visto è rilasciato per visitare familiari o amici;
“03” – quando il visto è rilasciato per partecipare a manifestazioni sportive;
“04” – quando il visto è rilasciato per svolgere un’attività economica;
“05a” – quando il visto è rilasciato per lo svolgimento di un lavoro sulla base di una dichiarazione registrata di affidamento del lavoro a uno straniero;
“05b” – quando il visto è rilasciato per svolgere un lavoro di cui all’art. 88, par. 2 della legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro (GU del 2023, punti 735, 1429, 1723 e 1737), per un periodo non superiore a 9 mesi in un anno solare;
“06” – quando il visto è rilasciato per svolgere un lavoro diverso da quello di cui all’art. 60, par.1, punti 5 e 5a della legge;
“07” – quando il visto è rilasciato per svolgere attività culturali o partecipare a conferenze organizzate in relazione a tali attività;
“08” – quando il visto è rilasciato per lo svolgimento di compiti ufficiali da parte di rappresentanti di un’autorità di uno Stato estero o di un’organizzazione internazionale;
“09” – quando il visto è rilasciato per effettuare studi di primo ciclo, studi di secondo ciclo, studi magistrali a ciclo unico o formazione presso una scuola di dottorato;
“10” – quando il visto è rilasciato a scopo di formazione professionale;
“11” – quando il visto è rilasciato a fini di istruzione o formazione in una forma diversa da quella di cui all’art. 60, par. 1, punti 9 o 10 della legge
“12” – quando il visto è rilasciato per scopo didattico;
“13” – quando il visto è rilasciato a scopo di ricerca scientifica o di sviluppo;
“13a” – quando il visto è rilasciato per svolgere uno stage;
“13b” – quando il visto è rilasciato per partecipare al servizio volontario europeo;
“14” – quando il visto è rilasciato a scopo di cure mediche;
“15” – quando il visto è rilasciato per raggiungere o soggiornare con un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) – parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera;
“16” – quando il visto è rilasciato partecipare a un programma di scambio culturale o educativo, a un programma di aiuto umanitario o a un programma di vacanze-lavoro, e se il programma è regolato da un accordo internazionale di cui la Repubblica di Polonia è parte, il nome del programma è anche apposto sul visto adesivo;
“17” – quando il visto è rilasciato per raggiungere il territorio della Repubblica di Polonia come familiare stretto di un rimpatriato;
“17a” – quando il visto è rilasciato per raggiungere territorio della Repubblica di Polonia come familiare stretto di una persona che risiede in Polonia sulla base di un permesso di soggiorno permanente ottenuto sulla base della Karta Polaka [carta polacca];
“17b” – quando il visto è rilasciato per raggiungere o soggiornare con un cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di cui all’art. 10, par.1 lettere b) e d) dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU UE L 29 del 31.01.2020, pag. 7, e succ. mod. 3));
“18” – quando il visto è rilasciato per esercitare i diritti derivanti dal possesso della Karta Polaka [carta polacca];
“19” – quando il visto è rilasciato a scopo di rimpatrio;
“20” – quando il visto è rilasciato per beneficiare della protezione temporanea;
“21” – quando il visto è rilasciato per l’arrivo per motivi umanitari, per motivi di interesse dello Stato o per obblighi internazionali;
“22” – quando il visto è rilasciato per attuare un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di ricongiungimento familiare;
“22a” – quando il visto per attuare un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro nell’ambito di un trasferimento intra-societario;
“22b” – quando il visto è rilasciato per attuare un permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 160, punti 1, 3, 4 o 6 della legge;
“23” – quando il visto è rilasciato per esercitare i diritti derivanti dal possesso della Karta Polaka [carta polacca] e per uno scopo diverso da quello di cui all’art. 60, par. 1 punti 1-24b della legge.
Il visto adesivo può recare informazioni aggiuntive che giustificano il rilascio di un visto Schengen o di un visto nazionale.
Regolamento del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione del 22 marzo 2022 sui visti per gli stranieri (GUdel 2023, punto 1766, del 2024, punto 55).
Al visto rilasciato per il rimpatrio si applicano norme speciali, descritte in una sezione a parte.
Condizioni per l’ottenimento del visto
I visti sono rilasciati dalle autorità consolari polacche al di fuori del Paese, pertanto informazioni dettagliate vanno richieste presso l’ufficio consolare competente. Le disposizioni di legge specificano i modelli del visto adesivo, il modulo di domanda del visto, i requisiti per la fotografia allegata.
Per ottenere il visto è necessario presentare domanda sull’apposito modulo, corredata di foto e degli allegati richiesti, ed essere in possesso di:
- un documento di viaggio che soddisfi determinate condizioni (tra le altre, deve essere valido per almeno 3 mesi dalla data prevista di uscita dal territorio (a seconda del visto – territorio della Polonia o territorio Schengen);
- documenti che indichino lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- documenti che dimostrino la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire i costi di soggiorno e del viaggio di ritorno;
- documenti che confermino le assicurazioni richieste.
L’elenco dei documenti richiesti allegati alla domanda di visto varia a seconda del tipo di visto. I requisiti dipendono dallo scopo dichiarato del viaggio, perciò è importante contattare la sede consolare competente prima di iniziare la procedura di ottenimento del visto. Sarà quindi necessario compilare la domanda di visto, preparare i documenti richiesti e fissare un appuntamento presso la sede consolare. La prenotazione di un appuntamento avviene tramite il sito del Ministero degli Affari Esteri consolato online.
La domanda di visto può essere presentata non prima di 6 mesi (9 mesi per i marittimi) e non oltre 15 giorni prima della data di partenza prevista
La domanda di visto è soggetta a una tassa fissa. Va ricordato che il console ha 15 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda per prendere una decisione sul visto. Tuttavia, questo periodo può essere esteso (fino a 45 giorni, o fino a 60 giorni nel caso di un visto nazionale). I termini indicati non si applicano ai visti rilasciati a scopo di rimpatrio.
Occorre tenere presente che l’ottenimento di un visto non garantisce l’ingresso nel territorio in esso specificato. Le autorità di frontiera possono rifiutare l’ingresso, annullare o revocare un visto anche alla frontiera.
Rifiuto del rilascio del visto
I regolamenti nazionali e dell’UE specificano i motivi del rifiuto del rilascio del visto (per esempio, informazioni false o mancanza dei documenti richiesti). La decisione di rifiuto viene comunicata su apposito modulo, indicando il motivo del rifiuto e la procedura di ricorso.
I motivi del rifiuto dei visti nazionali e dei visti Schengen sono esposti sul sito web dell’Ufficio stranieri:
Estensione del visto
L’estensione del visto nazionale e del visto Schengen è consentita se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa in materia. L’autorità che esamina tali domande è il voivoda competente per il luogo di residenza dello straniero in Polonia. Per informazioni dettagliate rivolgersi all’Urząd Wojewódzki [Ufficio del Voivodato] competente.
Viaggi senza visto
Le leggi dell’Unione europea i Paesi i cui cittadini sono tenuti ad essere in possesso di un visto per entrare nel territorio dell’UE e i Paesi i cui cittadini sono esentati dall’obbligo del visto. Questi sono indicati nel REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)
Traffico frontaliero locale
In base ad accordi tra due Paesi confinanti, i residenti delle zone di confine possono (dopo aver soddisfatto determinati requisiti) attraversare regolarmente il confine del Paese confinante, per motivi sociali, culturali, familiari ed economici legittimi (ma non per motivi di lavoro) senza l’obbligo di ottenere un visto. La Polonia ha firmato accordi di questo tipo con l’Ucraina e con l’oblast’ di Kaliningrad (attenzione: il traffico frontaliero locale con l’oblast’ di Kaliningrad è stato sospeso).
Per beneficiare delle agevolazioni del traffico frontaliero locale con l’Ucraina, è necessario ottenere il relativo permesso. Le condizioni per ottenere i documenti richiesti e la mappa dell’area interessata dal traffico frontaliero locale sono riportate sul sito web: https://www.gov.pl/web/ukraina/maly-ruch-graniczny
Link importanti
Informazioni dettagliate sui visti nazionali e sui visti Schengen sono disponibili sui siti web delle autorità competenti. I più importanti sono:
MOS – sito web dell’Ufficio stranieri
Sito web del comando centrale della Guardia di frontiera
Informazioni aggiornate al: .
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