Le norme descritte di seguito si applicano al rapporto di lavoro, ma riguardano l’esecuzione di contratti di diritto civile (come il contratto di mandato o il contratto d’opera). Attenzione: nei contratti di diritto civile, giorni di riposo e ferie possono essere disciplinati secondo la volontà delle parti; tuttavia, se le parti non regolano tali aspetti, non si applicano le disposizioni del Codice del lavoro.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro di base in Polonia è di 8 ore al giorno e in media di 40 ore settimanali. Le norme prevedono diversi sistemi e orari di lavoro: è consentito lavorare per 12 ore al giorno e, in alcune situazioni, per 16 ore (sorveglianza di apparecchiature o reperibilità) o persino 24 ore (protezione delle persone, sorveglianza di proprietà, vigili del fuoco e servizi di emergenza). Sono consentiti anche il sistema con orario di lavoro interrotto e il sistema per compiti.
Base giuridica:
Art. 129-131, art. 135-150 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222)
Il lavoro straordinario è consentito e dà diritto a una retribuzione supplementare o a ferie supplementari. La legislazione disciplina anche il lavoro svolto nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Base giuridica:
Art. 131, 151-15112 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (UG del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222)
Alcune categorie di lavoratori (per esempio i genitori di bambini piccoli) hanno il diritto, su richiesta, di lavorare con il sistema di orario che prediligono.
Le disposizioni di legge prevedono norme speciali in materia di orario di lavoro per alcune categorie di lavoratori (per esempio: lavoratori minorenni, lavoratori disabili, donne in gravidanza).
Base giuridica:
Art. 1421, art. 148, art. 2002 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222);
Art. 15-16 della legge sulla riabilitazione professionale e sociale e sull’occupazione delle persone con disabilità (GU del 2024, punto 44, 858, 1089, 1165, 1494).
Periodi di riposo
In linea generale, un lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo ininterrotto al giorno e a un minimo di 35 ore di riposo ininterrotto alla settimana (in alcune situazioni, un minimo di 24 ore).
I lavoratori hanno diritto a fare pause, comprese nel loro orario di lavoro, il cui numero dipende dall’orario di lavoro della giornata. Se il lavoratore in un dato giorno lavora per un minimo di 6 ore, ha diritto a una pausa della durata di 15 minuti; se l’orario di lavoro supera le 9 ore, sono previste due pause di 15 minuti ciascuna; se supera le 16 ore, sono previste tre pause di 15 minuti.
Base giuridica:
Art. 132-134 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222);
Alle persone con disabilità di grado medio o grave è concessa una pausa aggiuntiva (15 minuti), mentre le madri in fase di allattamento hanno diritto a due pause di mezz’ora comprese nell’orario di lavoro (o di 45 minuti se allattano più di un bambino).
Base giuridica:
Persone disabili: art. 17 della legge sulla riabilitazione professionale e sociale e sull’occupazione delle persone con disabilità (GU del 2024, punto 44, 858, 1089, 1165, 1494).
Madri che allattano: art. 187 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222)
Ferie e permessi
Ne hanno diritto i dipendenti (ossia le persone assunte sulla base di un contratto di lavoro). Esistono diversi tipi di ferie e permessi, la maggior parte dei quali è retribuita e conta ai fini dell’anzianità di servizio. La legge specifica quali ferie e permessi non sono gratuiti e non contano ai fini dell’anzianità di servizio.
Il numero di giorni di ferie annuali retribuite può essere di 20 giorni (per un dipendente con meno di 10 anni di servizio) o di 26 giorni (per un dipendente con almeno 10 anni di servizio). Non è possibile rinunciare al diritto alle ferie.
Il periodo di lavoro di un dipendente comprende il tempo trascorso a scuola e i periodi di precedente occupazione, anche all’estero.
Se il dipendente è stato assunto nel corso dell’anno solare, ha diritto a 1/12 delle ferie per ogni mese lavorato.
Se il dipendente lavora a tempo parziale, ha diritto alle ferie in proporzione al suo orario di lavoro. I giorni di ferie incompleti vengono arrotondati per eccesso a un giorno.
Le ferie maturate in un determinato anno devono essere concesse in conformità al piano delle ferie e possono essere concesse per intero o suddivise in parti (almeno una parte delle quali deve garantire al dipendente un riposo ininterrotto di 14 giorni).
Delle ferie non godute in un determinato anno solare è possibile fruire fino alla fine di settembre dell’anno successivo. Se il dipendente non usufruisce per intero o in parte delle ferie a causa della risoluzione o della scadenza del rapporto di lavoro, ha diritto a un equivalente in denaro.
Base giuridica:
Art. 152-1741 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Permesso su richiesta
Una parte delle ferie spettanti al dipendente, fino a un massimo di 4 giorni durante l’anno solare, può essere concessa su richiesta del dipendente, notificata al più tardi il giorno di inizio del permesso. Ciò significa che il dipendente non deve concordare in anticipo questo permesso con il datore di lavoro e può usufruirne, per esempio, in caso di necessità impreviste.
Base giuridica:
Art. 1672 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Congedo speciale
Per eventi importanti della vita, come il proprio matrimonio, la nascita di un figlio o la morte di una persona cara, il dipendente ha diritto a giorni di congedo aggiuntivi. La circostanza che determina la richiesta di questo tipo di congedo deve essere documentata. La legislazione sul lavoro prevede anche altre esenzioni dal lavoro (per esempio, in caso di donazione di sangue, di comparizione obbligatoria davanti a un tribunale o a un’autorità pubblica).
Le disposizioni dettagliate sono contenute nel Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modalità di giustificazione delle assenze dal lavoro e di concessione dei permessi dei dipendenti (GU del 2014, punto 1632).
Congedo di formazione
Se un dipendente migliora le proprie qualifiche professionali su iniziativa o con il consenso del datore di lavoro, ha diritto a un congedo di formazione a tale scopo nella misura specificata nel Codice del lavoro.
Base giuridica:
Art. 1031 -1032 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Permesso non retribuito
Su richiesta scritta del dipendente, il datore di lavoro può concedergli un permesso non retribuito. Tale permesso non viene conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio.
Base giuridica:
Art. 174 e 1741 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Permesso per assistenza
Viene concesso per 5 giorni all’anno per prestare assistenza personale o supporto a una persona che è un membro della famiglia o che vive nello stesso nucleo familiare e che necessita di assistenza o supporto per gravi motivi medici.
Base giuridica:
Art. 1731-1733 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Congedi genitoriali
Le disposizioni del Codice del lavoro prevedono anche congedi legati allo stato di genitori, descritti a seguire.
Congedo di maternità
Va da 20 settimane (per la nascita di un bambino) a 37 settimane (per la nascita di cinque o più bambini in un unico parto). Viene concesso in settimane intere. La madre è obbligata a usufruire di un minimo di 14 settimane (di cui un massimo di 6 settimane prima della data prevista del parto); il restante congedo può essere utilizzato dal padre.
In casi particolari – per esempio malattia, morte della madre del bambino, abbandono del bambino da parte della madre – il padre o di un altro familiare stretto del bambino può usufruire della maggior parte del congedo di maternità.
Base giuridica:
Art. 180-182 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Congedo di paternità
Il padre ha diritto 2 settimane aggiuntive di congedo di paternità, di cui può usufruire nei primi 12 mesi di vita del bambino. Il congedo può essere utilizza per intero o in due parti, ciascuna della durata di una settimana.
Base giuridica:
Art. 1823 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Congedo parentale
I dipendenti-genitori hanno diritto a un totale di 41 o 43 settimane di congedo parentale (a seconda del numero di bambini nati in un solo parto). Il congedo è più lungo in caso di grave malattia o disabilità del bambino.
La durata totale del congedo può essere suddivisa tra i genitori, ma ogni genitore ha il diritto esclusivo di usufruire di 9 settimane di congedo parentale. Il congedo parentale viene concesso in un’unica soluzione o in non più di 5 parti entro fine dell’anno solare in cui il bambino compie 6 anni.
Base giuridica:
Art. 1821 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Congedo di educazione
È concesso ai lavoratori dipendenti impiegati da almeno 6 mesi, per un massimo di 36 mesi, fruibili da parte di entrambi i genitori (ciascun genitore ha il diritto esclusivo a 1 mese di questo congedo). Il congedo deve essere usufruito entro la fine dell’anno solare in cui il bambino compie 6 anni.
A causa dello stato di salute del bambino confermato da un certificato di invalidità o dal grado di invalidità, se il bambino richiede l’assistenza personale del dipendente, può essere concesso un congedo parentale aggiuntivo fino a 36 mesi (valido fino al compimento dei 18 anni di età del figlio).
Il congedo di educazione non è retribuito.
Base giuridica:
Art. 186 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).
Informazioni aggiornate al: .
La redazione del portale compie ogni sforzo affinché i contenuti presentati siano conformi alla legge, aggiornati (alla data di pubblicazione, indicata in ogni sottopagina) e utili agli utenti. Si precisa che i contenuti pubblicati sul portale hanno unicamente scopo informativo e presentano solo una panoramica generale delle questioni affrontate. Non costituiscono consigli o pareri legali sulle singole questioni e non devono essere considerati l’unica base per la risoluzione di specifici problemi legali. Per l’assistenza legale individuale è necessario rivolgersi a soggetti qualificati.
