Lavoro a distanza

È stato regolamentato nel Codice del lavoro nel 2022 (Capo IIc – art. 6718 – 6734 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).

Consiste nello svolgere il lavoro in tutto o in parte in un luogo indicato dal dipendente (per esempio il suo luogo di residenza) e concordato di volta in volta con il datore di lavoro. È possibile concordare di lavorare in modalità ibrida – in parte a distanza, in parte in presenza. Gli accordi possono essere presi sia al momento della stipula del contratto che nel corso del rapporto di lavoro.

Situazioni in cui il datore di lavoro può, senza consultare il dipendente, ordinargli di lavorare a distanza (se il dipendente dichiara di disporre di spazi e condizioni tecniche adeguate al lavoro a distanza):

  1. periodo di emergenza, stato di epidemia o stato di pericolo epidemico e per un periodo di 3 mesi dopo la loro revoca;
  2. periodo durante il quale, per cause di forza maggiore (per es. incendio, uragano), è temporaneamente impossibile per il datore di lavoro garantire condizioni di lavoro sicure e igieniche nell’attuale luogo di lavoro del dipendente.

Base giuridica:
Art. 6719 § 3 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).

Le regole per il lavoro a distanza sono, di norma, stabilite in un accordo tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale aziendale o nei regolamenti per il lavoro a distanza. Se il datore di lavoro non dispone di un accordo o di un regolamento, il lavoro a distanza può essere svolto su richiesta del dipendente.

Diritto al lavoro a distanza

Le leggi prevedono delle categorie di dipendenti che possono lavorare a distanza se ne fanno richiesta (di norma, il datore di lavoro deve accogliere la richiesta di lavoro a distanza (a meno che ciò non sia possibile a causa della natura o dell’organizzazione del lavoro, nel qual caso il rifiuto deve essere giustificato). Si tratta di:

  1. dipendenti in gravidanza;
  2. dipendenti che allevano un bambino fino al compimento dei 4 anni;
  3. dipendenti che accudiscono un altro familiare stretto o un’altra persona che vive in un nucleo familiare condiviso, in possesso di un certificato di disabilità o di un certificato di disabilità grave;
  4. dipendenti-genitori di un bambino in possesso di certificato di disabilità grave e irreversibile o malattia incurabile che mette a rischio la sua vita, insorta durante il periodo prenatale dello sviluppo del bambino o durante il parto;
  5. dipendenti-genitori di un bambino in possesso di un certificato di disabilità o di un certificato disabilità media o grave, come definito nelle norme sulla riabilitazione professionale e sociale e sull’occupazione delle persone con disabilità;
  6. Dipendenti-genitori di un bambino per il quale sia stata valutata la necessità di un sostegno allo sviluppo della prima infanzia, la necessità di un’istruzione speciale o la necessità di attività riabilitativo-educative, come indicato nelle disposizioni della legge del 14 dicembre 2016 – Legge sull’educazione scolastica.

Base giuridica:
Art. 6719 § 6 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).

Obblighi del datore di lavoro in caso di lavoro a distanza

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  1. fornire al dipendente che lavora a distanza strumenti e materiali per il lavoro, qualora il dipendente utilizzi strumenti e materiali propri (per es. un computer) in accordo con il datore di lavoro;
  2. fornire l’installazione, l’assistenza, la manutenzione degli strumenti di lavoro, comprese le attrezzature tecniche necessarie per il lavoro a distanza o coprire i costi necessari relativi all’installazione, all’assistenza, al funzionamento e alla manutenzione degli strumenti di lavoro, comprese le attrezzature tecniche necessarie per il lavoro a distanza, nonché i costi dell’elettricità e dei servizi di telecomunicazione necessari;
  3. coprire altri costi direttamente correlati allo svolgimento del lavoro a distanza, se tale obbligo è previsto da un accordo (concluso con le organizzazioni sindacali) o da un regolamento (o, in assenza di un accordo o di un regolamento, da un ordine emesso o da un accordo concluso con il dipendente);
  4. fornire al dipendente che lavora a distanza la formazione e l’assistenza tecnica necessarie per svolgere il lavoro; 
  5. consentire al dipendente che lavora a distanza di accedere agli spazi del luogo di lavoro, di comunicare con gli altri dipendenti e di utilizzare i locali e le attrezzature del datore di lavoro, gli spazi sociali aziendali e di usufruire delle attività sociali (secondo le regole adottate per tutti i dipendenti).

 Base giuridica:
Art. 6724 della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878, 1222).

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