Impiego e altre forme di lavoro retribuito

L’attività retribuita può assumere diverse forme giuridiche: in primo luogo, può svolgersi sulla base di un contratto di lavoro (impiego), di un contratto di diritto civile (umowa cywilnoprawna) (per esempio un contratto di mandato o un contratto d’opera). La distinzione è importante in quanto molti diritti previsti dal Codice del lavoro e dalle norme di legge (per esempio il diritto alle ferie) si riferiscono solo al rapporto di lavoro e non includono né i contratti di diritto civile né l’impresa individuale. Di conseguenza, i termini “dipendente” e “datore di lavoro” sono utilizzati per riferirsi al rapporto di lavoro e non si riferiscono ad altre forme di lavoro retribuito.

Contratto di lavoro (umowa o pracę)

È regolamentato nel Codice del lavoro (Kodeks pracy). Si tratta essenzialmente della prestazione di lavoro da parte di un dipendente, dietro retribuzione, al datore di lavoro, sotto la sua direzione, in un luogo e per un periodo determinati dal datore di lavoro. Non è possibile rinunciare alla retribuzione per il lavoro. La retribuzione per il lavoro a tempo pieno non può essere inferiore alla retribuzione minima, che viene fissata per ogni anno (e talvolta cambia anche nel corso dell’anno), in conformità alla legge. La retribuzione deve essere corrisposta in denaro, regolarmente, almeno una volta al mese (a meno che il contratto non abbia una durata inferiore). Il contratto deve essere stipulato per iscritto, o almeno i suoi termini fondamentali devono essere confermati per iscritto dal datore di lavoro. Il contratto di lavoro con uno straniero deve essere stipulato per iscritto. Il contratto di lavoro è soggetto all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali (pensione, invalidità, malattia e infortuni). La legge prevede una serie di obblighi e diritti per ciascuna parte del contratto di lavoro e, in caso di inadempienza, le disposizioni del contratto di lavoro non conformi alla legge e meno favorevoli per il dipendente, sono nulle per legge. Le disposizioni di legge disciplinano, tra l’altro: l’orario di lavoro, le modalità e i termini di risoluzione del contratto; le ferie e le assenze dal lavoro; gli obblighi delle parti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Base giuridica:
Legge del 26 giugno 1974 – Codice del Lavoro (testo consol.: Gazzetta Ufficiale del 2023, articolo 1465, e del 2024, articoli 878, 1222).
Legge del 10 ottobre 2002 sul salario minimo (testo consol.: Gazzetta Ufficiale del 2020, articolo 2207, e del 2023, articolo 1667).

Contratti di diritto civile (umowy cywilnoprawne)

Una base giuridica comune per l’attività lavorativa retribuita sono i contratti di diritto civile (principalmente il contratto di mandato e il contratto d’opera). Le loro funzioni e la loro struttura giuridica li distinguono dal contratto di lavoro. Sono disciplinati dal Codice civile. La loro stipula non sempre comporta la necessità di versare i contributi previdenziali. Nel caso dei contratti di mandato, non esiste l’obbligo di versare i contributi di malattia, e se la stessa persona lavora contemporaneamente sulla base di un contratto di mandato e di un contratto di lavoro con almeno la retribuzione minima, non paga i contributi sul contratto di mandato, mentre nel caso di un contratto d’opera, non vi è alcun obbligo di versare i contributi. Ciò si traduce in un reddito più elevato per le persone vincolate da tali contratti, ma allo stesso tempo in una mancata copertura da parte del sistema di assicurazioni sociali: queste persone non hanno diritto a prestazioni, rispettivamente, di malattia, infortunio, invalidità o pensione. A causa della mancanza di assicurazione sociale e di diritti dei lavoratori (come il diritto alle ferie, vari diritti relativi all’essere genitore o alla disabilità, la protezione contro la cessazione del rapporto di lavoro in caso di gravidanza o età prepensionabile), i contratti di diritto civile sono talvolta oggetto di critiche. Al tempo stesso vengono avanzate continue richieste di modifica per quanto riguarda i contributi da applicare a tali contratti.

Contratto di mandato (umowa zlecenie)

Si tratta di un contratto di diritto civile, disciplinato dal Codice civile. A differenza del contratto d’opera, il contratto di mandato è un cosiddetto contratto di prestazione diligente. Ciò significa che chi accetta l’incarico non è responsabile del raggiungimento di un risultato specifico, ma dell’esecuzione delle attività commissionate al meglio delle proprie capacità. Per esempio, una persona che impartisce le lezioni di uno strumento in base al contratto di mandato non è responsabile del fatto che l’allievo impari a suonare, ma è responsabile dello svolgimento puntuale delle lezioni e della loro preparazione accurata. Per quanto concerne l’esecuzione del contratto, la persona che assume l’incarico (a volte chiamato esecutore o contraente) mantiene una maggiore flessibilità rispetto a un dipendente – il luogo, l’orario o la modalità di esecuzione non sono determinati unilateralmente dal committente.

Base giuridica:
Art. 734-751 della legge del 23 aprile 1964 Codice civile (GU del 2024, punti 1061, 1237)

Contratto d’opera (umowa o dzieło)

Si tratta di un contratto di diritto civile, disciplinato dal Codice civile. In base ad esso, chi assume l’incarico si impegna a eseguire un lavoro e il committente si impegna a pagare una retribuzione. A differenza del contratto di mandato, il contratto d’opera è un cosiddetto contratto a risultato, il che significa che la sua essenza è l’esecuzione di una specifica opera materiale o immateriale – può trattarsi, per esempio, di cucire un abito, tinteggiare una stanza, progettare una piattaforma online o presentare una relazione.

Di norma, in contratto d’opera non è soggetto al pagamento dei contributi previdenziali: ciò comporta, da un lato, una retribuzione netta più elevata per chi assume l’incarico, dall’altro – nessuna protezione per malattia, salute, infortuni e pensione. I contributi sono corrisposti se il contratto d’opera viene con il proprio datore di lavoro.

Base giuridica:
Art. 627- 646 della legge del 23 aprile 1964 Codice civile (GU del 2024, punti 1061, 1237)

Informazioni aggiornate al: .

La redazione del portale compie ogni sforzo affinché i contenuti presentati siano conformi alla legge, aggiornati (alla data di pubblicazione, indicata in ogni sottopagina) e utili agli utenti.

Si precisa che i contenuti pubblicati sul portale hanno unicamente scopo informativo e presentano solo una panoramica generale delle questioni affrontate. Non costituiscono consigli o pareri legali sulle singole questioni e non devono essere considerati l’unica base per la risoluzione di specifici problemi legali. Per l’assistenza legale individuale è necessario rivolgersi a soggetti qualificati.

Torna in alto