Il matrimonio in Polonia

In base all’art. 18 della Costituzione della Repubblica di Polonia, il matrimonio è l’unione tra una donna e un uomo. Questa disposizione stabilisce che “il matrimonio come unione tra una donna e un uomo, la famiglia, la maternità e la paternità sono sotto la protezione e la tutela della Repubblica di Polonia”. Il matrimonio viene contratto davanti al capo dell’Ufficio di stato civile, ma in virtù degli accordi tra lo Stato e le singole chiese, il matrimonio religioso contratto davanti a un ecclesiastico, una volta soddisfatte le condizioni previste dalla legge statale, ha anche validità civili (per i dettagli relativi a una religione specifica si consulti la legge pertinente). Contrarre un matrimonio ha effetti giuridici significativi (tra gli altri, in materia di rapporti patrimoniali e regole di successorie). Il divorzio, invece, si svolge separatamente per i matrimoni civili (richiede un processo dinanzi al tribunale distrettuale competente) e per i matrimoni religiosi (le diverse chiese e associazioni religiose stabiliscono le proprie regole sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio). La poligamia non è consentita e la bigamia è punita dalle disposizioni del Codice penale. 

Base giuridica:
Art. 18 della Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997 (GU del 1997, n. 78, punto 483, del 2001, n. 28, punto 319, del 2006. n. 200, punto 1471, del 2009, n. 114, punto 946. 
Art. 206 della legge del 6 giugno 1997 Codice penale (GU del 2024, punto 17) 

Elenco delle chiese e delle associazioni religiose i cui rapporti con lo Stato polacco sono regolati da leggi particolari. Le unioni civili in Polonia non sono ancora state regolamentate. Attualmente si sta lavorando a una legge in materia. Ogni Stato stabilisce le regole per contrarre, sciogliere e annullare i matrimoni sul proprio territorio. Queste normative presentano differenze anche in paesi culturalmente o geograficamente vicini.

In Polonia, la regolamentazione del matrimonio è contenuta nel Codice della famiglia e della tutela (Legge del 25 febbraio 1964 – Codice della famiglia e della tutela – GU del 2023, punto 2809). Si fa distinzione tra matrimoni civili e religiosi. I matrimoni civili vengono contratti davanti al capo dell’Ufficio di stato civile (di regola, in Comune, ma con il consenso del capo dell’Ufficio di stato civile – anche in un altro luogo a un costo aggiuntivo). All’estero, i matrimoni di cittadini polacchi possono essere contratti davanti a un console, mentre i matrimoni religiosi davanti a un ecclesiastico della religione di appartenenza. La stipula di un matrimonio religioso comporta gli stessi effetti di diritto civile di un matrimonio contratto in Comune, pertanto le condizioni legali per la stipula di un matrimonio religioso includono gli stessi requisiti di base di un matrimonio civile e alcune formalità aggiuntive (per esempio, la necessità di presentare al sacerdote un certificato dell’ufficio comunale e l’obbligo per il sacerdote di inviare al Comune entro il termine previsti dalla legge i documenti di conferma del matrimonio). Le condizioni per il matrimonio in Polonia sono le seguenti:

  1. Il matrimonio è l’unione tra una donna e un uomo;
  2. È possibile avere una sola moglie (per gli uomini) o un solo marito (per le donne) alla volta;
  3. Gli sposi devono essere maggiorenni, cioè avere almeno 18 anni (eccezionalmente, previa autorizzazione del tribunale, il matrimonio può essere contratto da una donna che abbia compiuto 16 anni);
  4. Gli sposi non possono avere un altro legame matrimoniale. Gli sposi non possono essere parenti o affini in linea diretta, né essere fratelli o sorelle, né avere tra loro un rapporto di adozione.
  5. Gli sposi non possono essere affetti da infermità o ritardo mentale o essere totalmente incapaci.

 Base giuridica:
Art. 1-22 della legge del 25 febbraio 1964 Codice della famiglia e della tutela (testo consolidato, GU del 2019, punto 2086 e succ. mod.) 

Il divorzio è possibile ma richiede un procedimento giudiziario (e il soddisfacimento dei requisiti legali per il divorzio). Le formalità matrimoniali devono essere espletate almeno un mese prima della data prevista per il matrimonio. Documenti richiesti:

  1. documento d’identità – carta d’identità o passaporto;
  2. prova del pagamento dell’imposta di bollo – può essere pagata presso la cassa del Comune o tramite bonifico bancario sul conto corrente del Comune;
  3. autorizzazione del tribunale al matrimonio (nel caso di donne che abbiano compiuto 16 anni e per le persone totalmente incapaci);
  4. autorizzazione del tribunale a contrarre matrimonio per procura, unitamente alla procura, se gli sposi intendono avvalersi di un procuratore;
  5. i cittadini polacchi che non sono in possesso di documenti di stato civile polacchi devono produrre
  • l’equivalente straniero del certificato di nascita;
  • in caso di precedente matrimonio, l’equivalente straniero dell’atto di matrimonio, unitamente a un documento che confermi la cessazione o l’annullamento del matrimonio o un documento che confermi l’inesistenza del matrimonio.

Gli stranieri sono tenuti a presentare documenti aggiuntivi:

  1. un documento che confermi la possibilità di contrarre matrimonio secondo le leggi vigenti nel paese d’origine (un documento che attesti che, secondo la legge in vigore, questa persona può sposarsi). Se ottenere tale documento risulta particolarmente difficile, ossia se esistono ostacoli insormontabili (per esempio, una guerra nel paese d’origine), il tribunale può esentare dall’obbligo di produrlo, nel qual caso sarà il tribunale a stabilire se la persona in questione può sposarsi. In tal caso, è necessario avere con sé la decisione del tribunale in merito. Una persona straniera deve rivolgersi al tribunale competente per il luogo di residenza;
  2. se, sulla base dei documenti presentati, il capo dell’Ufficio di stato civile non è in grado di stabilire i dati da inserire nell’atto di matrimonio (i dati della persona e il suo stato civile), può chiedere alla persona (straniera) di presentare:
  • una copia dell’atto di nascita;
  • e, se la persona è stata precedentemente sposata:
    • una copia dell’atto di matrimonio che attesti che la persona non è più in questo matrimonio (cioè, che il matrimonio è stato sciolto, annullato o non esiste più); oppure
    • una copia dell’atto di matrimonio con un documento che confermi la cessazione o l’annullamento del matrimonio o un documento che confermi l’inesistenza del matrimonio;
  • tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti in polacco da un traduttore giurato o da un console polacco;
  • se almeno uno degli sposi non è in grado di comunicare con il capo dell’Ufficio di stato civile, per esempio (per esempio non parla polacco), gli sposi devono fornire un interprete. Ciò non è responsabilità dell’ufficio, bensì degli sposi.

Se gli sposi sono in possesso dei documenti stranieri necessari per contrarre matrimonio (per esempio documenti di stato civile, certificati, atti giudiziari), devono presentarli unitamente a una traduzione giurata in polacco. Può essere richiesta la legalizzazione di un documento o l’apostille (per maggiori informazioni, vedere la sezione Autenticazione degli atti pubblici stranieri) 

 Base giuridica:
Legge del 25 febbraio 1964 Codice della famiglia e della tutela (testo consolidato, GU del 2019, punto 2086 e succ. mod.)
Legge del 28 novembre 2014 Legge sugli atti di stato civile (testo consolidato GU del 2023, punto 1378, 1615)

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