Assunzione di stranieri – informazioni generali

Come regola generale, l’assunzione di uno straniero in Polonia richiede un permesso di lavoro o una dichiarazione di affidamento del lavoro a uno straniero. La normativa prevede diverse tipologie di permessi. Alcuni dei documenti che legalizzano il soggiorno di uno straniero in Polonia gli consentono al tempo stesso di svolgere un’attività lavorativa legale, senza dover ottenere un permesso o una dichiarazione.

Le circostanze che giustificano il lavoro senza permesso sono specificate nella seguente legislazione:

  1. Legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro (GU del 2024, punti 475, 742, 858, 863, 1089, 1572), art. 87, par. 2
  2. Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2015 sui casi in cui è consentito affidare un lavoro a uno straniero sul territorio della Repubblica di Polonia senza la necessità di ottenere un permesso di lavoro (GU del 2021, punto 2291)
  3. Legge del 20 luglio 2018 Legge sull’istruzione superiore e la scienza (GU del 2024, punto 1571), art. 325
  4. Legge del 30 aprile 2010 sull’Accademia polacca delle scienze (GU del 2020, punto 1796), art. 93

Il permesso è rilasciato dal voivoda su richiesta del datore di lavoro, per uno specifico straniero, per un determinato periodo di tempo e per un lavoro a determinate condizioni. L’assunzione deve avvenire alle condizioni specificate nel presente permesso. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare allo straniero una copia del permesso ottenuto. 

Alcune categorie di stranieri beneficiano una procedura semplificata: anziché sulla base di un permesso, possono lavorare sulla base di una dichiarazione di affidamento del lavoro a uno straniero.

La dichiarazione si applica agli stranieri che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono cittadini di Armenia, Bielorussia, Moldavia, Georgia o Ucraina;
  2. il lavoro deve essere svolto per un massimo di 24 mesi e avere inizio entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione;
  3. il lavoro non è di carattere stagionale (per i lavori stagionali è necessaria un permesso);
  4. la retribuzione dello straniero non sarà inferiore alla retribuzione dei lavoratori che svolgono un lavoro di tipo comparabile o in una posizione comparabile.

La dichiarazione va presentata al Powiatowy Urząd Pracy [Ufficio distrettuale del lavoro]. È possibile anche presentarla online. L’ufficio conserva il registro delle dichiarazioni. Dopo l’iscrizione nel registro, entro 7 giorni dalla data indicata nella dichiarazione come data di inizio del lavoro, il datore di lavoro è tenuto a informare per iscritto l’Ufficio distrettuale del lavoro in merito all’inizio o al mancato inizio del lavoro da parte dello straniero.

Base giuridica:
Art. 87, par. 3, 88 della legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro (GU del 2024, punti 475, 742, 858, 863, 1089, 1572).

Informazioni dettagliate sulle dichiarazioni di affidamento del lavoro a uno straniero possono sono disponibili all’indirizzo:

Dichiarazione di assunzione di uno straniero | Biznes.gov.pl – Sito di informazioni e servizi per imprenditori

Obblighi del datore di lavoro prima di assumere uno straniero:

  1. richiedere l’esibizione di un documento che consenta il soggiorno legale in Polonia;
  2. redigere e conservare il documento indicato al punto 1 per tutta la durata del rapporto di lavoro;
  3. verificare se il titolo di soggiorno autorizza lo straniero a lavorare legalmente senza permesso/dichiarazione; in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di permesso o una dichiarazione di affidamento del lavoro a uno straniero; di conseguenza, il permesso o l’iscrizione nel registro devono essere ottenuti prima che lo straniero inizi a lavorare;
  4. assumere lo straniero alle condizioni specificate nel permesso/dichiarazione;
  5. informare lo straniero delle azioni intraprese in relazione alla procedura per il rilascio o la proroga del permesso di lavoro e delle decisioni in merito al rilascio, al rifiuto del rilascio o alla revoca del permesso;
  6. esercitare la dovuta diligenza nei procedimenti per il permesso, la proroga e la revoca del permesso di lavoro dello straniero;
  7. fornire al voivoda, al capo dell’ufficio delle entrate competente, all’unità organizzativa locale dello ZUS [Istituto di previdenza sociale], al console, all’autorità della Państwowa Inspekcja Pracy [Ispettorato nazionale del lavoro], alla Służba Celna [Servizio doganale], alla Straż Graniczna [Guardia di frontiera] o alla polizia i documenti attestanti l’adempimento dei suddetti obblighi, redatti in polacco o tradotti in polacco;
  8. informare entro 7 giorni il voivoda che ha rilasciato il permesso di eventuali cambiamenti nelle circostanze relative al lavoro dello straniero indicati nelle disposizioni;
  9. in caso di dichiarazione di affidamento del lavoro a uno straniero – informare per iscritto l’Ufficio distrettuale del lavoro entro 7 giorni dalla data indicata nella dichiarazione come data di inizio del lavoro, in merito all’inizio o al mancato inizio del lavoro da parte dello straniero.

Base giuridica:
Art. 88h e 88z della legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro (GU del 2024, punti 475, 742, 858, 863, 1089, 1572),

Gli stranieri che svolgono un lavoro in Polonia sulla base di un contratto di lavoro o in distacco di lavoro in Polonia svolgono il lavoro in condizioni conformi alla normativa polacca. Le condizioni di lavoro degli stranieri, per quanto riguarda, tra l’altro, le norme e l’orario di lavoro, le ferie, la retribuzione minima, il pagamento degli straordinari, la salute e la sicurezza sul lavoro, non possono essere peggiori di quelle garantite dal Codice del lavoro (legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro, GU del 2023, punto 1465, del 2024, punto 878).

Di norma, i contratti di lavoro e altri documenti relativi al diritto del lavoro devono essere redatti in polacco se vincolano persone che hanno il luogo di residenza e svolgono un’attività lavorativa in Polonia. Possono inoltre essere redatte versioni in altre lingue del contratto/documento.

Base giuridica:
Art. 7, par. 1 e art. 8, par. 1a della legge del 7 ottobre 1999 sulla lingua polacca (GU del 2024, punto 1556).

Un’eccezione alla regola generale è prevista per i contratti conclusi con cittadini stranieri: su richiesta di una persona non in possesso della cittadinanza polacca, un contratto o un altro documento di diritto del lavoro può essere redatto in una lingua diversa dal polacco.

Base giuridica:
Art. 8, par. 1b della legge del 7 ottobre 1999 sulla lingua polacca (GU del 2024, punto 1556).

Il soggetto che affida un lavoro a uno straniero è tenuto a stipulare con lui un contratto scritto e a presentarne la traduzione in una lingua compresa dallo straniero

Base giuridica:
Art. 88h, par. 1, punto 3, art. 90d, par. 2 della legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro (GU del 2024, punti 475, 742, 858, 863, 1089, 1572).

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