Aiuto ai rimpatriati

Aiuto per la copertura dei costi di viaggio/volo e trasporto dei beni

Importo: il doppio del prezzo di un biglietto ferroviario di seconda classe per il viaggio dalla stazione più vicina al luogo della precedente residenza all’estero del rimpatriato fino al luogo di alloggio in Polonia 

Possono beneficiarne: il rimpatriato e i suoi familiari stretti. L’aiuto è una tantum

Autorità concedente: plenipotenziario del governo per il rimpatrio

Autorità concedente: starosta competente per il luogo di alloggio del rimpatriato

Base giuridica:
art. 17, par. 1 punto 1 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Aiuto finanziario per la sistemazione e il mantenimento

Importo: il doppio della retribuzione mensile lorda media nell’economia nazionale, pubblicata dal Presidente dell’Ufficio centrale di statistica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia “Monitor Polski”, nel trimestre precedente la data di concessione dell’aiuto

Possono beneficiarne: il rimpatriato e ciascun familiare stretto del rimpatriato.

L’aiuto è una tantum

Autorità concedente: plenipotenziario del governo per il rimpatrio

Autorità erogante: starosta competente per il luogo di alloggio del rimpatriato

Base giuridica:
art. 17, par. 1 punto 2 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Aiuto finanziario (una tantum) per la copertura dei costi scolastici in Polonia

Possono beneficiarne: minori soggetti all’obbligo scolastico

Importo: l’equivalente della retribuzione mensile media per ciascun minore.

L’aiuto è una tantum

Autorità concedente: plenipotenziario del governo per il rimpatrio

Autorità erogante: starosta competente per il luogo di alloggio del rimpatriato

Base giuridica:
art. 17, par. 1 punto 3 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Aiuto del console per la copertura dei costi di viaggio

Importo: il doppio del prezzo di un biglietto ferroviario di seconda classe per il viaggio dalla stazione più vicina al luogo della precedente residenza all’estero del rimpatriato fino al luogo di alloggio in Polonia

Possono beneficiarne: il rimpatriato e i suoi familiari stretti, se la persona per la quale è stato rilasciato il visto nazionale per il rimpatrio non dispone di mezzi sufficienti per coprire i costi di viaggio per la Polonia

L’aiuto è una tantum

Autorità concedente ed erogante: console competente per il luogo di residenza del rimpatriato

Base giuridica:
art. 17, par. 1 punto 4 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Aiuto per coprire parzialmente i costi di ristrutturazione, adattamento o attrezzatura dell’abitazione

Possono beneficiarne: il rimpatriato e i familiari stretti

Condizioni: i costi sostenuti devono essere documentati

Importo: la legge indica 6000 PLN per il rimpatriato e per ogni familiare stretto che condivide il nucleo familiare con il rimpatriato (ma si noti che questo importo viene indicizzato annualmente: nel 2024 è di 8789,75 PLN per ogni persona avente diritto).

Autorità concedente ed erogante: starosta competente per il luogo di alloggio del rimpatriato

Scadenza: l’aiuto può essere concesso entro due anni dall’acquisizione della cittadinanza polacca attraverso il rimpatrio.

Base giuridica:
art 17, par. 2 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Aiuto finanziario per le esigenze abitative del rimpatriato

Possono beneficiarne: rimpatriati che, al momento dell’arrivo in Polonia, hanno potuto dimostrare di garantire le condizioni per l’alloggio sotto forma di una dichiarazione di un cittadino polacco di cui all’articolo 12, par. 3, punto 3 della legge sul rimpatrio o di una decisione del plenipotenziario del governo per il rimpatrio di concedere di un posto in un centro

Importo: un massimo 25.000 PLN per il rimpatriato e per ogni familiare stretto che condivide con lui il nucleo familiare.

In caso di acquisto di un’abitazione, il contributo può essere aumentato di un importo non superiore a 25.000 PLN in totale per il rimpatriato e per ogni familiare stretto.

Nel caso di un contributo aggiuntivo per l’affitto o l’alloggio in uno studentato, l’importo mensile del contributo non può superare i 300 PLN per ogni persona avente diritto e non può superare l’importo mensile dell’affitto/della retta per l’alloggio in uno studentato.

Destinazione:

  1. contributo per l’affitto di un’abitazione, oppure
  2. contributo per l’alloggio in uno studentato, oppure
  3. contributo ai costi per l’acquisto di un’abitazione

Durata: non più di 10 anni dalla data di arrivo del rimpatriato nel territorio della Repubblica di Polonia (si applica alle persone in possesso della dichiarazione di un cittadino polacco di cui all’art. 12, par. 3 punto 3 della legge sul rimpatrio) o dalla data in cui è scaduto il periodo di permanenza del rimpatriato nel centro per i rimpatriati, e nel caso di un contributo per l’affitto o la retta per l’alloggio in uno studentato – per la durata del contratto/alloggio.

Autorità concedente: plenipotenziario del governo per il rimpatrio

Base giuridica:
art. 17b della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Persona che assiste il rimpatriato

Possono beneficiarne: rimpatriati in situazioni particolari.

Una situazione particolare può derivare da:

  • età avanzata
  • stato di salute
  • mancanza di capacità di adattamento
  • insufficiente padronanza della lingua polacca

Compiti della persona che assiste:

  1. fornire informazioni su come affrontare le questioni rilevanti per il rimpatrio nell’ambito dell’assistenza medica, dell’istruzione, dell’assistenza sociale e dell’occupazione;
  2. supportare il rimpatriato nel disbrigo delle questioni di cui al punto 1, in particolare nella redazione di lettere ufficiali a suo nome;
  3. assistere il rimpatriato in età avanzata durante le visite mediche.
  4. richiedere alle autorità pubbliche, alle organizzazioni e alle istituzioni competenti le informazioni necessarie per fornire assistenza al rimpatriato, comprese le informazioni contenenti i dati personali del rimpatriato (con il suo consenso)

Autorità concedente: sindaco (wójt, burmistrz, prezydent miasta) della località in cui risiede il rimpatriato

Base giuridica:
art. 20n-20p della legge sul rimpatrio

Attivazione professionale

Possono beneficiarne: rimpatriati che non hanno la possibilità di trovare lavoro autonomamente

Descrizione dell’aiuto: il sostegno può comprendere due tipi di aiuto:

  1. rimborso di parte dei costi sostenuti dal rimpatriato per migliorare le proprie qualifiche professionali. Si tratta di costi per la formazione e costi per l’ottenimento di un certificato o di un titolo di qualifica;
  2. rimborso di parte dei costi sostenuti dal datore di lavoro del rimpatriato per la creazione di un posto di lavoro, la formazione del rimpatriato, la retribuzione, i premi e i contributi previdenziali.

Ogni forma di aiuto può essere sovvenzionata una sola volta.

Ente concedente: starosta competente per il luogo di residenza del rimpatriato

Scadenza: un periodo non superiore a 5 anni dalla data di acquisizione della cittadinanza polacca da parte del rimpatriato.

Importo:

  1. L’importo totale del rimborso dei costi sostenuti dal rimpatriato per il miglioramento delle qualifiche professionali è pari alla metà dei costi legati al miglioramento delle qualifiche professionali, ma non più dell’equivalente del doppio della retribuzione mensile medio nel trimestre precedente la data di conclusione del contratto tra lo starosta e il rimpatriato (art. 23a della legge sul rimpatrio).
  2. L’importo totale del rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro in tutte le forme indicate nella legge (art. 23, par. 1 punto 2 della legge su rimpatrio) non può superare le dodici volte la retribuzione mensile media nel trimestre precedente la data di conclusione del primo dei contratti conclusi per il rimborso dei costi tra il datore di lavoro e lo starosta. Il datore di lavoro deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge affinché lo starosta possa concludere con lui un contratto (art. 27, par. 2 della legge sul rimpatrio).

Base giuridica:
art. 23 – 27 della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

Assistenza sanitaria gratuita

Possono beneficiarne: persone che hanno acquisito la cittadinanza polacca attraverso il rimpatrio

Durata: 90 giorni dalla data di attraversamento del confine della Repubblica di Polonia

Base giuridica:
art. 17d della legge sul rimpatrio

Corsi di lingua, professionali e di altro tipo

Copertura dei costi del corso di lingua polacca

Possono beneficiarne: persone idonee al rilascio del visto nazionale per il rimpatrio

Autorità concedente: Console

Corsi in lingua polacca e di adattamento alla società polacca organizzati o commissionati alle organizzazioni sociali dal ministro responsabile per l’istruzione e l’educazione

Possono beneficiarne: persone idonee al rilascio del visto nazionale per il rimpatrio

Autorità concedente: Console

Base giuridica:
art. 18 della legge sul rimpatrio

Corsi di adattamento e integrazione, corsi di lingua, corsi professionali e lezioni per conoscere la storia, le tradizioni e i costumi polacchi organizzati per i rimpatriati nei centri per rimpatriati

Base giuridica:
art. 20b della legge del 9 novembre 2000 sul rimpatrio (GU del 2022, punto 1105.

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