Accessibilità

L’accessibilità di un oggetto (servizio, sito web, prodotto) è l’insieme delle caratteristiche di questo oggetto (servizio, sito web, prodotto) che ne consente l’utilizzo da parte del maggior numero possibile di persone, su base paritaria, comprese le persone con bisogni speciali (tra cui, tra le altre, le persone con disabilità).

I requisiti per garantire la parità di accesso delle persone con disabilità e di altre persone con bisogni speciali a edifici, locali, siti web e applicazioni, mezzi di comunicazione e, infine, prodotti e servizi sono oggetto di atti normativi internazionali, europei e nazionali. Gli atti normativi polacchi più importanti in questo ambito sono: 

  1. Legge sulla garanzia di accessibilità alle persone con bisogni speciali (GU del 2024, punto 1411).
  2. Legge del 4 aprile 2019 sull’accessibilità digitale dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU del 2023, punto 1440).
  3. Legge del 26 aprile 2024 sul rispetto dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi da parte degli operatori economici (GU del 2024, punto 731 (entrerà in vigore nel 2025).

Le persone con bisogni speciali sono quelle che, per le loro caratteristiche o le circostanze in cui si trovano, devono adottare misure supplementari per superare le barriere che impediscono o ostacolano la loro partecipazione ai vari ambiti della vita su un piano di parità con gli altri. Rientrano in questa categoria, tra le altre, le persone con disabilità, gli anziani e i malati cronici. Non è necessario possedere un certificato di disabilità/grado di disabilità per usufruire delle soluzioni introdotte dalle leggi sull’accessibilità.

Tipo/i di accessibilità

Esistono tre tipi di accessibilità:

Accessibilità architettonica – riguarda lo spazio. Comprende, tra l’altro, la predisposizione di vie di comunicazione, ingressi a edifici e locali privi di barriere.

Accessibilità digitale – riguarda i siti web e le applicazioni mobili. Include la garanzia che le impostazioni di visualizzazione dei contenuti sul sito web e nell’applicazione possano essere adattate alle esigenze dell’utente, la scelta corretta dei colori, del contrasto, l’ingrandimento, la compatibilità con vari dispositivi e tecnologie assistive (per esempio software di lettura del testo).

Accessibilità all’informazione e alla comunicazione – riguarda l’informazione e la comunicazione con il soggetto. In questo ambito troviamo garantire la possibilità di utilizzare i servizi di un interprete della lingua dei segni, installare di apparecchi acustici a induzione, consentire molteplici forme di contatto con il soggetto.

Obbligo di garantire l’accessibilità

È compito dei soggetti elencati nelle leggi sull’accessibilità. Si tratta principalmente di enti pubblici (come scuole, università, ospedali, uffici), ma anche di enti che utilizzano fondi pubblici e di enti che operano a favore delle persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accessibilità di prodotti e servizi, si applica, tra gli altri, ai produttori e ai distributori di prodotti come telefoni, terminali di pagamento, biglietterie automatiche. L’ambito di applicazione dettagliato delle disposizioni in materia di accessibilità è contenuto nelle leggi pertinenti.

Richiesta di accessibilità e reclamo per mancata accessibilità

  • Accessibilità architettonica, accessibilità all’informazione e alla comunicazione

Una persona con bisogni speciali o il suo rappresentante legale, se dimostra un interesse concreto (per esempio, se giustifica la necessità di usufruire di dispositivi per l’accessibilità), può presentare all’ente obbligato a fornire l’accessibilità una richiesta di accessibilità architettonica o all’informazione e alla comunicazione. La richiesta deve specificare la modalità preferita di accessibilità. L’ente pubblico deve dare seguito alla richiesta senza immotivato ritardo, ma non oltre 14 giorni dalla ricezione della stessa (nei termini di cui alla relativa diposizione – art. 31, par. 2 della legge; questo termine può essere esteso a due mesi). In circostanze eccezionali, in caso di impossibilità o difficoltà significative nella soluzione della questione (in particolare per motivi tecnici o legali), il soggetto obbligato a fornire l’accessibilità deve comunicare immediatamente al richiedente l’impossibilità di fornire l’accessibilità e garantire un accesso alternativo. Qualora l’accessibilità non venga garantita nei modi e nei termini previsti dalle norme di legge, i soggetti aventi diritto possono presentare reclamo al presidente del Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [Fondo nazionale per la riabilitazione delle persone con disabilità].

La richiesta di accessibilità deve includere:

  1. dati di contatto del richiedente;
  2. indicazione di una barriera che ostacola o impedisce l’accessibilità architettonica o all’informazione e alla comunicazione;
  3. indicazione della modalità di contatto con il richiedente;
  4. indicazione della modalità preferita di accessibilità, se applicabile.

Base giuridica:
Art. 30-34 della legge sulla garanzia di accessibilità alle persone con bisogni speciali (GU del 2024, punto 1411)

  • Accessibilità digitale

Nel caso dell’accessibilità digitale, la richiesta di accessibilità deve essere soddisfatta entro 7 giorni e può essere presentata da chiunque. Il termine può essere prorogato in modo analogo a quello previsto per l’accessibilità architettonica e all’informazione e alla comunicazione. Il soggetto obbligato può rifiutarsi di garantire l’accessibilità di un elemento di un sito web o di un’applicazione se ciò rischia di compromettere l’integrità o l’affidabilità delle informazioni fornite. Se il soggetto non è in grado di garantire l’accessibilità digitale come da richiesta, deve comunicare immediatamente al richiedente il motivo di tale impossibilità e indicare una modalità alternativa di accesso all’elemento indicato.

Se la richiesta viene rifiutata, il reclamo deve essere presentato al soggetto obbligato a garantire l’accessibilità del sito web o dell’applicazione mobile.

Base giuridica:
Art. 18 della legge del 4 aprile 2019 sull’accessibilità digitale dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU del 2023, punto 1440)

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